Con sentenza n. 14576 del 3G.07.2004 la Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per quanto riguarda i balconi aggettanti ed ha affermato che essi costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e quindi appartengono esclusivamente al proprietario di quest’ultima.
E’ stato precisato anche che per l’intera soletta che funge da copertura al balcone sottostante, trattandosi di sostegno non indispensabile per l’esistenza dei piani sovrastanti, non si può parlare di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti e quindi neppure di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani.
A sostegno di quanto sopra esposto va ricordato quanto sancito dall’art. 1125 del Codice Civile che impone ad entrambi i proprietari dei due piani, l’uno all’altro sovrastante di un edificio condominiale, le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti delle volte e dei solai anche le spese per la ‘manutenzione della piattaforma o soletta dei balconi; con la conseguenza che dopo che è stata provata l’infiltrazione di acqua dal piano sovrastante ed i conseguenti danni alla facciata inferiore del balcone, ai bordi esterni della soletta, con distacco di parti di intonaco o cemento e del pericolo che ne deriva per le proprietà sottostanti, il proprietario del piano sottostante può pretendere il risarcimento dal proprietario del piano sovrastante (Cassazione n. 283 del 16.01.1987), Chiarito quanto sopra ritengo opportuno pure chiarire quali siano le spese che possono ricadere sull’intero condominio.
Dette spese riguardano gli elementi decorativi del balcone — vedi stabili in centro storico — rifiniture ornamentali che costituiscono un prolungamento della facciata e che hanno una funzione estetica di grande valore, accrescendo pertanto il pregio architettonico dell’intero stabile — vedi ad esempio pilastrini con fregi — mensole decorative — rivestimenti in mosaico che costituiscono un prolungamento del marcapiano della facciata o dell’intera facciata.
Infine ritengo opportuno segnalare che le riparazioni o ristrutturazioni dei balconi in aggetto avvengono solo ed esclusivamente per iniziativa del singolo proprietario o con l’autorizzazione del singolo, non potendo l’assemblea deliberare sulle proprietà dei singoli condomini.
Infatti in qualsiasi momento il singolo potrebbe rifiutarsi di eseguire i lavori indebitamente deliberati dall’assemblea la quale sarebbe nulla e non annullabile, avendo questa deliberato sul patrimonio del singolo.
Vedasi sentenza cassazione 30.07.2004 n° 14576 e n° 1784 del 2007 – 21199 del 2005
Secondo la sentenza di Cassazione 03.08.1990 n° 7831, Sez. II, la spesa dei frontalini dei balconi non può essere ripartita tra tutti i condomini se non viene provata la loro funzione decorativa-ornamentale dell’immobile, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, anche quando l’intervento sia stato imposto da un’ordinanza comunale per ragioni di urgenza.
Inoltre la Cassazione, con sentenza n° 1361 del 18.03.1989, ha ritenuto che le spese occorrenti per il ripristino dei rivestimenti esterni dei muretti di recinzione delle terrazze a livello e delle balconate di proprietà esclusiva, afferendo ad elementi che costituiscono parte integrante della facciata – oggetto di proprietà comune – e che si inquadrano nell’aspetto estetico dell’edificio, sono a carico di tutti i condomini e non soltanto dei proprietari esclusivi delle singole terrazze. Analoga, per i parapetti, la sentenza n. 11296 del Tribunale di Milano del 23.11.1987.
A sua volta, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12843 del 1985 (e nello stesso senso la sentenza 13.12.1991 del Tribunale di Napoli), ha sostenuto una tesi ancora più ampia di quella del Tribunale di Milano: sono a carico di tutti i condomini le spese relative agli elementi (dei balconi) a vista di facciata e a carico del proprietario le spese relative ad elementi interni, non a vista esterna.
La Cassazione, con sentenza n. 7603 del 30.08.1994, ha affermato che in caso di lavori di restauro o manutenzione straordinaria della facciata debbano essere inclusi anche i lavori di rifacimento della parte esterna dei balconi che presentino elementi decorativi o cromatici in armonia con la facciata del fabbricato dal quale sporgono.