Se si dovesse procedere all’abolizione del servizio di portierato, bisogna tener presente che la relativa delibera va presa con le ordinarie maggioranze previste per la validità delle assemblee in prima e seconda convocazione, in quanto non trattasi di innovazione. Nel caso, invece, che tale servizio sia previsto dal regolamento di condominio, sarà necessaria la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c. secondo comma (50% degli intervenuti e 505 del valore millesimale).
In realtà la questione non è pacifica in quanto una diversa giurisprudenza ritiene trattasi di atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, per cui occorrerebbe la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c. quinto comma.