Si premette che il portiere è una figura di lavoratore dipendente di cui l’amministratore ne è il datore di lavoro.
L’alloggio di servizio, eventualmente assegnato ai lavoratori di cui ai profili professionali A, deve essere gratuito. Dovrà essere composto di due ambienti, di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti, quando all’atto dell’assunzione in servizio la famiglia risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il lavoratore stesso.
Anche l’alloggio del portiere rientra nelle parti comuni ex articolo 1117.
La Cass. n. 3708/1995 prevede che quando nel regolamento di condominio è previsto il servizio di portierato , la soppressione di tale servizio costituisce modifica del regolamento e quindi va approvata con la maggioranza prevista dall’art, 1138 comma terzo c.c. Nel caso in cui, invece si volesse, instituire il servizio di portineria non previsto nel regolamento condominiale verrà considerata una innovazione e pertanto si seguiranno le maggioranze indicate nell’art. 1136 c.c. quinto comma. (Cass. n. 2585/1988)