Con il provvedimento del 2000 si è specificato che la videosorveglianza e i trattamenti dei relativi dati sono ammessi solo in presenza di situazioni concrete che giustificano l’installazione a protezione delle persone, della proprietà. Inoltre le apparecchiature installate devono limitare il loro angolo visuale evitando la ripresa dei luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti, quali vie, edifici altrui, esercizi commerciali.
La Corte ha, inoltre, stabilito che per l’installazione di telecamere del singolo condomino a protezione della propria abitazione, il condomino ha il solo onere di informare gli altri condomini. Le scene di vita però non devono interessare vita privata altrui. Chiaramente l’angolo di inclinazione delle telecamere deve essere tale da non permettere di osservare la porta d’ingresso del vicino. La ripresa del passaggio di persone dal portone di ingresso non può considerarsi alla stregua di momenti di vita privata. E’ sempre necessario esporre appositi cartelli che avvertono che l’area è sottoposta a videosorveglianza.