Si tratta, in altri termini, di più condomìni che hanno beni in comunione alla cui gestione provvede il supercondominio in maniera che ogni singolo proprietario è contemporaneamente titolare di una quota millesimale del proprio condominio e di altra diversa quota millesimale riferita ai beni comuni dell’intero complesso edilizio. Nell’amministrazione del supercondominio deve essere applicato l’art. 1136 in tema di convocazione, nonché di calcolo delle maggioranze