Assunzione del portiere

Il portiere è un lavoratore dipendente del condomino e l’amministratore è suo datore di lavoro. L’assunzione del portiere deve risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: la data di assunzione, la durata del periodo di prova, la qualifica del lavoratore, la mansioni affidate, la retribuzione, l’orario di lavoro, settimanale e giornaliero, l’orario di apertura e chiusura del portone, la fascia oraria di reperibilità, l’indicazione e descrizione dell’ alloggio di servizio. Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti, ; solo nel rapporto di portierato, le parti debbono dare, entro il periodo di prova, un preavviso di 10 giorni. scaduto i periodo di prova senza che sia data disdetta. il lavoratore si intende assunto definitivamente. Il periodo di prova è in genere di due mesi. assunzione del portiereL’assunzione temporanea del portiere può avvenire per ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo (D. Lgs. 368/2001) nei seguenti casi: Sostituzione di lavoratori assenti con dritto di conservazione del posto, sostituzione di lavoratori assenti per ferie e permessi, aspettativa, sostituzione di lavoratori impegnati in attività formative, per sostituzione di lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale, a servizio di residenze turistiche, per supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro, per lavorazioni connesse, per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, per l’inserimento di lavoratori con età superiore a 55 anni, per eventi straordinari. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che nella caso di risoluzione in tronco per giusta causa, è necessario un preavviso, da comunicarsi per iscritto, di tre mesi per i portieri che usufruiscono dell’alloggio di servizio, di 45 giorni nel caso in cui non usufruisca dell’alloggio. Il preavviso potrà avere decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese. Il datore di lavoro non potrà convertire il termine di preavviso nel pagamento della corrispondente indennità sostitutiva. In caso di eliminazione del servizio di portierato , il datore di lavoro è tenuto, nei confronti del portiere con profili professionali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, a dare un preavviso di mesi 12 da comunicarsi per iscritto. Il lavoratore che usufruisce dell’alloggio di servizio dovrà riconsegnare al datore di lavoro l’alloggio allo scadere del termine di preavviso.

CONSIGLIAMO SEMPRE DI AVERE UN CONSULENTE DEL LAVORO

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