Per quanto riguarda l’installazione di antenne paraboliche o satellitari ad utilizzazione collettiva, l’art. 2bis, comma tredicesimo della legge 66/2001 ha disposto che: ” al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione dei novi impianti, sono innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120, primo comma c.c. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’art. 1136 terzo comma dello stesso codice.”. Pertanto sarà necessario un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell’edificio