Di inferiorità di tale valore rispetto a quello effettivo alla data dell’evento, configura legittima espressione dell’autonomia negoziale e non abbisogna di specifica approvazione scritta, vertendosi in tema di patto inerente all’individuazione e quantificazione del rischio assicurato.
Cass. civ., sez. I, 8 giugno 1994, n. 5535.
La stipulazione di contratti di assicurazione del fabbricato, in quanto atto volto a conservare la cosa comune, rientra fra i compiti propri dell’amministratore e non necessita di preventiva autorizzazione dell’assemblea
Trib. civ. Roma, 11 agosto 1988.
In tema di delibere assembleari di un condominio, non sono da considerarsi atti eccedenti l’ordinaria amministrazione quelli relativi alla riparazione dell’impianto idrico dell’edificio, all’autorizzazione a resistere ad un atto di citazione proposto contro il condominio ed all’aggiornamento dell’assicurazione dell’immobile, con la conseguenza che per la validità della delibera in ordine agli atti suddetti è sufficiente che, in seconda convocazione, sia rappresentato un terzo del valore dell’immobile.
Cass. civ., sez. II, 8 novembre 1989, n. 4691.
La spesa per l’assicurazione del fabbricato va posta a carico del locatore e del conduttore in parti uguali, così come quelle postali e di cancelleria.
Trib. civ. Napoli, sez. V, 13 gennaio 1984, n. 160.
Nel caso in cui un condominio stipuli un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, il condomino che abbia sofferto danni per infiltrazioni da tubature condominiali non è legittimato ad agire in proprio nei confronti della compagnia assicuratrice.
Cass. civ., sez. I, 26 marzo 1996, n. 2678.
L’assicurazione per la responsabilità civile non può riguardare i fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, ma importa necessariamente che il fatto dannoso, per il quale l’assicurazione sia stipulata, debba essere colposo, coprendo, con la sola eccezione dei fatti dolosi, ogni rischio derivante da quella responsabilità, anche se dipendenti da colpa grave o gravissima. (Nella fattispecie, con riferimento ad una polizza assicurativa stipulata da un condomino per danni arrecati a terzi, il tribunale ha riconosciuto l’operatività della garanzia per i danni subiti da infiltrazioni prodottesi nella tub
Trib. civ. Nocera Inferiore, sez. II, 25 febbraio 1999, n. 35.