Servizio portierato

Si premette che il portiere è una figura di lavoratore dipendente di cui l’amministratore ne è il datore di lavoro.

L’alloggio di servizio, eventualmente assegnato ai lavoratori di cui ai profili professionali A, deve essere gratuito. Dovrà essere composto di due ambienti, di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti, quando all’atto dell’assunzione in servizio la famiglia risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il lavoratore stesso.

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Abolizione servizio di portierato

Se si dovesse procedere all’abolizione del servizio di portierato, bisogna tener presente che la relativa delibera va presa con le ordinarie maggioranze previste per la validità delle assemblee in prima e seconda convocazione, in quanto non trattasi di innovazione. Nel caso, invece, che tale servizio sia previsto dal regolamento di condominio, sarà necessaria la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c. secondo comma (50% degli intervenuti e 505 del valore millesimale).

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Mansioni portiere

Il portiere quando non usufruisce dell’alloggio di servizio deve provvedere:

1) alla vigilanza dello stabile , attivamente perseguita durante le ore di lavoro

2) alla distribuzione della corrispondenza della posta ordinaria da annotarsi in apposito registro dove annotare arrivi e consegne

3) alla sostituzione delle lampadine elettriche ed all’effettuazione di piccole e generiche riparazioni per l’esecuzione delle quali non è richiesta alcuna specializzazione o qualifica

4) alla sorveglianza dell’uso del citofono, dell’ascensore e dei montacarichi.

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Autoconvocazione

Art. 66 – L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

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Delega

Art. 67 – Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice.

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Valore millesimale

Art 68 – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell’ accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.

Parti comuni

L’articolo 1 della legge 220/2012 sostituisce l’articolo 1117 del codice civile,fornendo una definizione più articolata di «parti comuni» dell’edificio, «oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico». Ad integrazione della formulazione originaria del codice, sono ora esplicitamente inseriti nelle parti comuni: i pilastri e le travi portanti; le facciate degli edifici; i parcheggi; i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; gli impianti centralizzati per la ricezione radio TV e per l’accesso ad ogni genere di flusso informativo, anche satellitare o via cavo.

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Riforma condominio principali novità

LE NOVITA’ PRINCIPALI

Amministratore

E’ una figura profondamente modificata dalla riforma. Ecco le principali novità:

  • Obbligatorietà: l’amministratore è obbligatorio quando ci sono più di 8 condomini.
  • Durata: resta in carica 2 anni (salvo rinnovo);
  • Requisiti: non deve avere precedenti penali per reati contro il patrimonio, non deve deve risultare protestato. Inoltre deve avere un diploma di scuola superiore e aver frequentato un corso di formazione specifico (a meno che svolga questa professione da oltre 1 anno).
  • Obblighi: oltre ai suoi comuni obblighi (eseguire le delibere dell’assemblea, riscuotere i contributi e pagare i fornitori e il fisco ecc.) ha precisi obblighi ditrasparenza sulla gestione finanziaria (informazione ai condòmini sullo stato dei pagamenti e delle pendenze). E’ inoltre tenuto a stipulare una polizza di responsabilità professionale.
  • Compensi: al momento della nomina deve specificare nel dettaglio le componenti del suo stipendio e non ha diritto ad altri compensi se non deliberati dell’assemblea
  • Revoca: in caso di gravi irregolarità anche un solo condomino può richiedere la convocazione dell’assemblea per la revoca il suo mandato.

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Assunzione portiere

portineriaIl portiere è un lavoratore dipendente del condomino e l’amministratore è suo datore di lavoro. L’assunzione del portiere deve risultare da atto scritto contenente le suguenti indicazioni: la data di assunzione, la durata del periodo di prova, la qualifica del lavoratore, la manzioni affidate, la retribuzione, l’orario di lavoro, settimanale e giornaliero, l’orario di apertura e chiusura del portone, la fascia oraria di reperibilità, l’indicazione e descrizione dell’ alloggio di servizio.

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