Ascensore

L’impianto ascensore è da considerarsi in comune quando l’impianto è sascensorestato realizzato al momento della costituzione dell’edificio. Nel caso in cui l’edificio sia sprovvisto di ascensore si potrebbe pensare di installarlo; In questa ipotesi è necessario stabilire se si sia in presenza di una innovazione. La nuova installazione non dovrà arrecare pregiudizio al decoro e alla stabilità dell’edificio. L’ascensore di nuova installazione sarà in proprietà dei soli condomini che hanno partecipato alla spesa, nel caso in cui, successivamente, altri condomini vorranno usufruire dell’impianto dovranno sopportare le spese per l’installazione e per la manutenzione straordinaria. Con riguardo al superamento delle barriere architettoniche, la legge 13/1989 ha reso più facile l’installazione dell’ascensore. Difatti per detto argomento sono previste delle maggioranze ridotte rispetto a quelle previste per l’innovazione. La maggioranze richieste sono quelle di cui all’art. 1136, secondo comma, in prima convocazione (50% degli intervenuti e 50% del valore millesimale) e terzo comma in seconda convocazione (1/3 dei partecipanti al condominio ed 1/3 del a valore millesimale). Ciò nonostante trattandosi pur sempre di una innovazione coloro che non vorranno partecipare alla spesa potranno estraniarsi. Il secondo comma dell’art. 2 della legge 13/1989 disciplina, il caso in cui fallito il tentativo di ottenere l’innovazione a mezzo delibera assembleare, il portatore di handicap potrà installare a proprie spese l’impianto. Si specifica, inoltre, che tale diritto non è riservato solamente a coloro che siano stati riconosciuti portatore di handicap dall’ASL ma anche a tutti coloro che a prescindere dalla malattia abbiano comunque gravi difficoltà a raggiungere la propria abitazione.

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