Così come il tetto, anche il lastrico solare assolve ad una funzione di copertura dello stabile, ma, a differenza di quest’ultimo, è costituito da una superfice piana. L’art. 1118 c.c. obbliga alla sua manutenzione tutti i condomini che da esso sono coperti. L’unica eccezione è quella di cui all’art. 1126 c.c., il quale prevede, nel caso il lastrico solare sia di proprietà solo di un gruppo di condòmini o di uno di essi, che le relative spese vanno suddivise per un terzo a carico di chi ne ha l’uso esclusivo e per gli altri due terzi, a carico degli altri condomini che ne sono coperti. Tale principio di ripartizione vale tanto per le spese di manutenzione, tanto per il risarcimento dei danni cagionati dal lastrico solare, come ad esempio le infiltrazioni d’acqua conseguenti alla sua cattiva impermeabilizzazione.