Secondo l’art 1117 c.c. le parti comuni dell’edificio sono:
1) Il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune.
2) I locali per la portineria, l’alloggio del portiere, la lavanderia, riscaldamento centrale, gli stenditoi e altri simili servizi in comune.
3) Le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere, che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.