Secondo l’art 1117 c.c. le parti comuni dell’edificio sono:
1) Il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune.