La Cassazione si è così espressa “Il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condòmini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condòmini. La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.”
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Regolamento di condominio
Il regolamento di condominio:
L’articolo 16 della legge 220 del 2012 coordina il contenuto dell’articolo 1138 c.c.(sull’approvazione del regolamento di condominio) con le nuove disposizioni dell’articolo 1130 (sulle attribuzioni dell’amministratore). Sulla base di quanto previsto dall’art. 1130, comma 1, si prevede l’allegazione del regolamento di condominio nel registro dei verbali delle assemblee tenuto dall’amministratore.
Antenne televisive
Né l’assemblea, né il regolamento di condominio possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune, in quanto viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso della copertura comune. Pertanto qualora sul terrazzo di uno stabile sia installata un’antenna televisiva centralizzata ed un condomino intenda invece installare un’antenna autonoma, l’assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l’uso del terrazzo da parte di altri condòmini o
Videosorveglianza in condominio
Con il provvedimento del 2000 si è specificato che la videosorveglianza e i trattamenti dei relativi dati sono ammessi solo in presenza di situazioni concrete che giustificano l’installazione a protezione delle persone, della proprietà. Inoltre le apparecchiature installate devono limitare il loro angolo visuale evitando la ripresa dei luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti, quali vie, edifici altrui, esercizi commerciali.
Antenna televisiva centralizzata
L’installazione di una antenna televisiva centralizzata in un edificio che ne è privo deve considerarsi innovazione e pertanto la relativa delibera va approvata con i voti espressi dalla maggioranza di cui all’art. 1136 c.c. quinto comma.
Assicurazione del fabbricato
Di inferiorità di tale valore rispetto a quello effettivo alla data dell’evento, configura legittima espressione dell’autonomia negoziale e non abbisogna di specifica approvazione scritta, vertendosi in tema di patto inerente all’individuazione e quantificazione del rischio assicurato.
Cass. civ., sez. I, 8 giugno 1994, n. 5535.
La stipulazione di contratti di assicurazione del fabbricato, in quanto atto volto a conservare la cosa comune, rientra fra i compiti propri dell’amministratore e non necessita di preventiva autorizzazione dell’assemblea