Con il provvedimento del 2000 si è specificato che la videosorveglianza e i trattamenti dei relativi dati sono ammessi solo in presenza di situazioni concrete che giustificano l’installazione a protezione delle persone, della proprietà. Inoltre le apparecchiature installate devono limitare il loro angolo visuale evitando la ripresa dei luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti, quali vie, edifici altrui, esercizi commerciali.